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| Editoriale
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L'Educazione
continua in medicina (ECM) e la costante crescita professionale. |
| (Medline
- Index - Medicus) | | All'atto
dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale, il legislatore si era preoccupato
che "la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento
scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale" rientrasse
tra gli otto obiettivi che dovevano garantire le finalità del Servizio
stesso [1].
Il personale del servizio sanitario nazionale, in un certo senso al riparo dallo
stimolo rappresentato dalla competizione del libero mercato, doveva tenere sempre
aggiornate le conoscenze utili a soddisfare i bisogni degli assistiti e le necessità
dei servizi sanitari. Si dovevano anche colmare lacune della preparazione professionale
conseguenti al divario tra una sovrapproduzione di personale (in particolare medico,
per mancanza di numero programmato) e limitata offerta formativa istituzionale,
specialmente universitaria. Come per molti altri argomenti, ai propositi non
sono seguiti i fatti. Il sistema realizzato non consentiva garanzie di efficacia
e, nonostante in tutti i contratti di lavoro del personale sanitario dipendente
e convenzionato con il Ssn siano state inserite norme per la formazione e l'aggiornamento,
nessuno strumento è stato previsto per la verifica dell'uso del tempo messo
a disposizione. Il giudizio sulla sola parte nozionistica (quantità di
conoscenze possedute ed incrementate) risultava troppo limitato per stabilire
le capacità professionali, riferibili ad altre numerose componenti (conoscenze
tecniche, abilità operative, comportamenti interpersonali, spirito di servizio,
doti umanitarie). La modifica di atteggiamenti e comportamenti richiedeva una
lunga e stretta osservazione da parte di soggetti qualificati, severi ma imparziali,
non facilmente reperibili nelle organizzazioni sanitarie. In queste ultime, poi,
le garanzie delle posizioni lavorative rendeva, almeno finora, inutili procedere
a giudizi che non si potevano accompagnare a corrispondenti sistemi premianti
e/o punitivi. La realizzazione del progetto formativo ha trovato una più
precisa indicazione nella cosiddetta riforma ter [2]
che ha esteso l'obbligo della formazione (un obbligo trasformato ironicamente
in "incentivazione") [3,4].
La formazione continua ha trovato applicazione, a partire dal gennaio 2001, nel
sistema formativo ECM (Educazione continua in medicina) [5,6].
Iniziativa che andrebbe coordinata con le altre previste dalla vigente normativa:
- il corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione
e gestione sanitaria per i direttori generali, "a nomina avvenuta",
ed a titolo gratuito in quanto organizzati ed attivati dalle regioni [7];
- i corsi a pagamento di formazione manageriale obbligatori in quanto "requisito
necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione
sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello";
questo tipo di formazione, ricordando forse che ciò che viene offerto gratuitamente
è poco apprezzato, è a spese dell'interessato [8].
Analogamente ad altre innovazioni organizzative, inserite nel nostro sistema sanitario
senza evidenze scientifiche e senza prove sperimentali, pur in presenza di altre
alternative possibili, il legislatore ha scelto questa strada, la più facile
da introdurre ma una delle più difficili per cercare di raggiungere i propositi
della formazione professionale. Per la sua carica innovativa, e come inizio
di un lungo percorso, tale istituzione potrebbe essere accolta con favore
se avesse almeno tenuto conto dei requisiti richiesti ad una formazione continua
ottimale: 1. efficace a produrre salute cioè tesa ad ottenere anche
risultati di salute e non solo a migliorare l'efficienza assistenziale;
2. programmata sulla base di un accertamento dei bisogni e scelte di priorità;
3. adatta a rispondere ai rapidi cambiamenti organizzativi e gestionali; 4.
capace di includere non solo i fornitori ma anche gli utilizzatori dei servizi
sanitari; 5. indirizzata a favorire l'auto apprendimento e l'autogestione;
6. basata su prove di efficacia (alla stregua dei trattamenti terapeutici);
7. edificata sulle positive esperienze già effettuate in questo campo.
La domanda che si impone è se il sistema ECM così come si è
andato in questi ultimi tempi connotando, sia efficace per portare a compimento
queste buone e poco criticabili intenzioni. Risulta in primo luogo assente
una decisa posizione in merito agli obiettivi formativi: l'offerta formativa
avanza un coacervo di proposte di cui sarebbe interessante valutare, a parte gli
aspetti qualitativi, la ricaduta in termini di produzione di salute, il principale
metro con cui misurare la formazione in sanità. In un paese, come l'Italia,
notoriamente di "evasori" delle norme, il ricorso alla obbligatorietà
della formazione, invece che ad altre forme di incentivazione, appare uno strumento
che, oltre a connotare una visione politica generale e come tale legittimamente
opinabile, fallisce se non accompagnata da una forte possibilità di controllo
e sanzione [9].
Nel mentre si propone la caduta della obbligatorietà delle vaccinazioni,
di cui pur si conosce la sicura efficacia, il metodo coercitivo è quanto
di meglio sappia offrire l'Autorità sanitaria come ad esempio nel caso
dell'accreditamento istituzionale (cioè obbligatorio) delle strutture sanitarie.
L'obbligatorietà della formazione si accompagna ad una obbligatorietà
di contribuzione. Invece di agevolare, anche fiscalmente, la formazione, essa
viene posta finanziariamente a carico degli interessati, anzi viene richiesto
un contributo a favore dello Stato. Questo fatto aggiunge il danno alla beffa,
in quanto gli argomenti consigliati per la formazione sono più di interesse
pubblico che non privato. Solo un intervento sindacale ha potuto correggere
questo ultimo aspetto imponendo alle Aziende sanitarie di effettuare progetti
di formazione aziendale con spese a loro carico. La soluzione a livello locale,
fortemente auspicata [10],
trova tuttavia un punto di debolezza per il fatto di essere affidata al management
aziendale ed ai dirigenti sanitari dei servizi che dovrebbero ispirare, dirigere
e pretendere la formazione continua come una delle tanto vantate armi strategiche
di miglioramento della qualità aziendale. Purtroppo le preoccupazioni di
bilancio e gli impegni contingenti impediscono di fatto troppo spesso una
attenta programmazione della formazione a livello aziendale. Quando poi alla ECM
viene di fatto assegnato il valore di un accreditamento istituzionale dei professionisti,
si riproduce la situazione già sperimentata per le strutture sanitarie.
Invece che selezione dei migliori in base alla qualità, il conseguimento
obbligatorio dei crediti fornisce un ulteriore "patente" di capacità
professionale per "convincere" gli assistiti della bontà dell'assistenza
erogata. La contribuzione obbligatoria non è certo esemplare per ostacolare
la ommercializzazione dell'ECM. La quota ministeriale è proporzionale al
numero dei crediti forniti e quindi, paradossalmente, alla qualità dell'evento
formativo. In altri termini un evento formativo qualificato, per essere in grado
di coprire le spese con l'aggiunta della quota ministeriale, non potrà
attuarsi senza la partecipazione di un adeguato numero di partecipanti. Data
la rilevanza dell'iniziativa, si può sperare che molte incoerenze dell'ECM
possano essere in futuro eliminate, anche perché restano ancora irrisolti
molti problemi quali il ruolo della Regione nell'individuazione ed accreditamento
degli erogatori di formazione [11];
il ruolo delle Università che, oltre a quello di provider, potrebbero partecipare
alla valutazione dei crediti formativi dei vari corsi, almeno a livello regionale;
il ruolo degli Ordini professionali non limitato alla registrazione dei crediti
acquisti dai propri iscritti; il ruolo delle Società scientifiche e professionali
non circoscritto a fornire indicazioni di argomenti da trattare. In definitiva
se, come è stato fatto rilevare da un'indagine condotta in 18 paesi europei,
compresa l'Italia [12],
l'Educazione continua in medicina (ECM) dovrebbe: 1. insegnare un comportamento
scientifico e non solo nozioni scientifiche; 2. promuovere l'uso della tecnologia
informativa; 3. adattarsi ai cambiamenti dei rapporti tra medico-paziente,
medico-comunità, medicosocietà; 4. promuovere il lavoro di gruppo;
5. servire a sviluppare la laedership professionale (basata sul sapere, saper
fare, saper essere), l'attuale sistema ECM sembra in definitiva suscitare molte
perplessità. Si corre il rischio che anche in questo caso, come spesso
avviene nel nostro paese, da una partenza con intenzioni lodevoli si arrivi ad
un traguardo burocratizzato e di modesta portata. | | Note | |
| [1] | Art.
2, legge 23.12.1978, n. 833 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. |
| [2] |
D.lgs 19 giugno 1999, n. 229. Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419. |
| [3] | Art.
16-quater d.lgs 19 giugno 1999, n. 229. Incentivazione della formazione continua:
"La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce
requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità
di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle
università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie
private". | | [4] | "La
formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di
diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica
in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale
le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività
finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche
e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico
e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza
ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale"
(art. 16-bis, d.lgs 19 giugno 1999, n. 229). | | [5] |
La ECM è diventata obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2002 quando
è iniziata la fase a regime del Programma nazionale. |
| [6] |
"La caratteristica principale del programma di ECM italiano è rappresentata
dal fatto che esso prevede la obbligatorietà della formazione continua
ed è estesa a tutti gli operatori della sanità, coinvolgendo quindi
tutte le categorie professionali. La popolazione interessata dal progetto è
stimata in circa 900.000 unità, di cui circa un terzo medici, un terzo
infermieri e il restante terzo suddiviso tra le diverse figure professionali (biologi,
farmacisti, tecnici, veterinari ecc.)" (Dal programma completamente informatizzato
in www.ecm.sanita.it). | | [7] |
"I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla
nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati
ed attivati dalle regioni" (art. 3-bis). Questi corsi sono stati disciplinati
con DM 1 agosto 2000. Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali
delle aziende sanitarie. | | [8] |
Art. 16-quinquies, d.lgs 19 giugno 1999, n. 229, Formazione manageriale. |
| [9] |
È lecito immaginare, in carenza di adeguati controlli, un "mercato"
di crediti formativi sicuramente più fiorente di quello sanitario. |
| [10] |
"I vantaggi della "territorializzazione" della formazione continua
sono evidenti: il personale dispone di attività formative in loco; si attua
un considerevole risparmio nel rimborso di spese di viaggio e di soggiorno; le
attività formative si svolgono nell'ambito delle ore obbligatorie di formazione
previste dai contratti di lavoro; le attività formative possono essere
offerte dalla azienda ad altre strutture che potrebbero essere interessate all'acquisto
di pacchetti predisposti in altre sedi e da altre strutture; le competenze per
le attività formative, sia di docenza che tutoriali, possono essere in
buona parte reperite tra il personale stesso; i programmi possono corrispondere
più direttamente ai bisogni formativi del personale, il quale può
bene contribuire alla individuazione dei bisogni formativi, e condividendoli per
i loro utenti; il controllo della qualità della formazione diviene più
agevole. (Circolare Ministero della salute 5 marzo 2002, n. DIRP 3°/AG/448:
Programma nazionale per la formazione continua - ECM in GU n. 110 del 13 maggio
2002). | | [11] |
"L'accreditamento dei provider (e la conseguente assegnazione diretta da
parte degli stessi dei crediti formativi) impone, infatti, una adeguata valutazione
di tutti gli aspetti che lo caratterizzano. Infatti la "delega" ai singoli
provider di provvedere all'attribuzione dei crediti richiede, a fronte dell'autonomia
agli stessi riconosciuta, un sistema di garanzie non tanto in materia di requisiti
e di verifica della loro sussistenza nel tempo, quanto e soprattutto in materia
di strumenti per la verifica della qualità dell'offerta formativa e della
correttezza dei comportamenti" (Circolare Ministero della salute 5 marzo
2002, n. DIRP 3°/AG/448: Programma nazionale per la formazione continua -
ECM in GU n. 110 del 13 maggio 2002). | | [12] |
Peck C, McCall M, McLaren B, Rotem T. Continuing medical education and continuing
professional development: international comparisons. BMJ 2000, 320: 432-5. |
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